CONSIGLIO NOTARILE
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Presidente: | SABATINI Dr.ssa Cinzia |
Segretario: | COLELLA Dr. Luigi |
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Consigliere: | IMPARATO Dr. Vincenzo |
ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE
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Comprare una casa e chiedere un mutuo; donare la casa a uno dei figli; costituire una società o fare testamento. Quali rischi si corrono nel compiere tali operazioni? Si è a conoscenza di tutti gli ostacoli e le insidie determinate da leggi in continua evoluzione e non sempre facili da capire?
Il nostro legislatore ne è consapevole e per questo si è preoccupato di tutelare i cittadini prescrivendo l’intervento del notaio, un pubblico ufficiale che per legge deve essere super partes e quindi tutelare le parti in egual misura, al quale lo Stato affida anche la riscossione delle imposte, per attività e operazioni economicamente rilevanti. Perché concludere una compravendita, un mutuo, una donazione, un atto costitutivo di società o redigere un testamento non significa completare e stampare un modulo già predisposto, ma preparare un atto sicuro, valido e inattaccabile nel tempo.
Per svolgere questo ruolo lo Stato richiede al notaio un’elevata conoscenza giuridica, garantita dal superamento di un concorso pubblico gestito direttamente dal Ministero della Giustizia e sottopone il notaio a continui controlli effettuati da organi dello Stato.
“Tanto più notaio, tanto meno giudice”. Con queste parole un famoso giurista (Carnelutti) ha definito la funzione essenziale del notaio (e cioè l’attività più importante che la legge affida al notaio).
Questo significa che quanto più il notaio fa bene il suo lavoro - e cioè accerta ed interpreta la volontà delle parti (cioè delle persone) che concludono un contratto e redige in modo conforme alla legge e con chiarezza le relative clausole - tanto meno c’è bisogno di ricorrere al giudice (e cioè tanto minore è il rischio che l’atto notarile sia fonte di cause). Ed è per questo che il notaio non può ricevere atti espressamente proibiti dalla legge (art. 28 legge not.) ed ha l’obbligo di essere certo dell’identità delle parti (art. 49 legge not.) e di indagarne personalmente la volontà (art. 47 legge not.).
Si tratta di obblighi particolarmente severi la cui inosservanza comporta, oltre alla responsabilità civile, anche la responsabilità disciplinare del notaio (che può essere sospeso e nei casi più gravi destituito), e può essere fonte di responsabilità penale (per il reato di falso in atto pubblico).